Milano in comune - Sinistra e costituzione

COME SI VOTA

COME SI VOTA

COME VOTARE MILANO IN COMUNE?

Vi elenchiamo a seguire la normativa di legge per ogni elettore. E’ importante sapere che l’attribuzione dei seggi in Consiglio Comunale è data SOLO in rapporto al VOTO DI LISTA. Il voto al SOLO CANDIDATO SINDACO non assegna NESSUN VOTO alla LISTA.

Pertanto è necessario votare LA LISTA MILANO IN COMUNE, barrando il SIMBOLO DELLA LISTA, mettendo l’eventuale doppia preferenza (uomo/donna). Il voto alla LISTA è anche contemporaneamente un voto al CANDIDATO SINDACO. Quindi vi consigliamo di osservare e fare osservare questa semplice indicazione per il Comune e Municipio.

scheda_comune


 NORMATIVA

VOTO 1Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

L’elettore, all’atto della votazione, riceve una scheda di colore azzurro (Pantone Process Blue U) e può votare nei seguenti modi:
a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato;
(Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

VOTO 6b) esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato-Sindaco prescelto.
(cfr. art.72, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

 

 

VOTO 4c) tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
(cfr. art.6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)

 

 

VOTO 5d) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista collegata.
(cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

 

VOTO 7e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata precedente punto b) di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco.
(cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:
VOTO 71) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

VOTO 83) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000* abitanti.
*stralcio Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione

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VOTO 2Elezione del Presidente di Municipio e del Consiglio di Municipio

Possono votare per le elezioni del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio gli elettori iscritti in una sezione elettorale appartenente al Municipio stesso.

Le modalità di voto per l’elezione del Presidente di Municipio e del Consiglio di Municipio sono le medesime previste per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La scheda di votazione di colore verde (Pantone 347) e i manifesti hanno le stesse hanno le stesse caratteristiche della scheda e dei manifesti previsti per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, intendendosi sostituiti i candidati alla carica di Presidente di Municipio ai candidati Sindaci e le liste di candidati alla carica di Consigliere di Municipio alle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale.

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