Il sottoscritto Consigliere Comunale premesso che:
• l’art. 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, istituisce e regolamenta il baratto amministrativo per il quale a fronte di una attività lavorativa gratuita e volontaria, per la valorizzazione di una specifica area del territorio amministrato, i Comuni riconoscono a cittadini singoli o associati (in forza di apposita delibera) riduzioni o esenzioni per specifici tributi, a seconda del tipo di attività posta in essere;
• che secondo il sito
http://www.rausei.it/ l’art.24 della L. 164/2014 “nulla dice in merito alle tutele spettanti ai soggetti (singoli o associati) che svolgono le attività lavorative in argomento, specificamente per la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade o per più ampli interventi di decoro urbano, di recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati. D’altro canto, fermi restando gli obblighi di natura assicurativa a carico del Comune, non si ritiene comunque possibile che per tali attività lavorative (esemplificativamente indicate nella norma) possano essere pretermessi del tutto gli obblighi di natura prevenzionistica legati alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, in analogia a quanto previsto dall’art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (che si rivolge espressamente, fra gli altri, ai volontari di cui alla legge n. 266/1991, del servizio civile e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, soggetti sostanzialmente assimilabili ai “volontari” del “baratto amministrativo”), dovranno necessariamente applicarsi le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre il Comune è tenuto a fornire al soggetto “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività”, oltreché ad “adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze”.(http://www.rausei.it/lavoro e tutele/?p=92 [collegamento non più funzionante]);
• che secondo il sito dell’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro (
http://www.anfos.it/sicurezza/volontariato/) nella definizione di “Lavoratore” di cui già all’art 2 del D.Lgs 81/08, viene sottolineato dal legislatore come all’interno di questa figura rientrino anche i casi di persone che prestano la loro attività “con o senza retribuzione”. Inoltre, nel successivo art 3-bis (introdotto dal D.Lgs 106/09) si anticipava che tutti gli aspetti relativi alle figure dei volontari avrebbero dovuto essere oggetto di successiva specifica normativa
• in carico alla Commissione Consultiva Permanente. Facendo dunque seguito a quanto anticipato dall’art 3-bis, la Commissione Consultiva Permanente ha emesso in data 13 Aprile 2011, un Decreto Attuativo con il quale vengono regolamentate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per le organizzazioni che, nell’art 1 del sopracitato Decreto, ricadono nella definizione di: “ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso […]”. Entrano a far parte di questa definizione, quindi, la protezione civile, i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i Volontari dei Vigili del Fuoco, così come le organizzazioni senza fine di lucro composte da volontari quali le cooperative sociali. Per queste ultime, inoltre, in aggiunta alle disposizioni definite per i volontari sopra elencati, viene esplicitamente indicato nell’art. 3 e approfondito poi nell’art 7, che il Datore di Lavoro dovrà tenere conto, nell’assegnazione delle misure di prevenzione e protezione, di quelle attività in cui siano coinvolte persone diversamente abili. I volontari, indipendentemente dalla organizzazione di appartenenza, sono equiparati in tutto e per tutto alle altre categorie di lavoratori; vi è quindi l’obbligo di erogare formazione, informazione ed addestramento, di sottoporre i volontari a Sorveglianza Sanitaria e di fornire adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, si pensi in particolare all’impatto di questo obbligo nei confronti per esempio dei volontari della Croce Rossa piuttosto che dei Vigili del Fuoco.
Constatato che la DC Entrate e lotta all’evasione ha pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione di domande volte ad ottenere agevolazioni di cui al cd. “Baratto amministrativo per morosita’ incolpevole”
interroga il Signor Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
• con quale tipo di contratto sono disciplinati i rapporti di lavoro con i cittadini che prestano la loro opera nel baratto amministrativo e in base a quali riferimenti legislativi la si applica;
• se per questi cittadini saranno corrisposti i contributi previdenziali previsti per gli altri tipi di lavoratori, se sì a carico di chi e se no in base a quali riferimenti legislativi che possano tutelare il Comune da un’azione legale futura dei lavoratori stessi;
• se è previsto che a questi cittadini venga erogata formazione, informazione ed addestramento e che vengano sottoposti a Sorveglianza Sanitaria se sì in che modalità e a carico di chi e se no in base a quali riferimenti legislativi che possano tutelare il Comune da un’azione legale futura dei lavoratori stessi in seguito a incidente sul posto di lavoro.
Basilio Rizzo
Milano, 26 ottobre 2016